Marzo 2007

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Detrazione 55% per riqualificazione energetica di edifici esistenti

di StudioCrosetto (26/03/2007 - 21:36)

La Finanziaria per il 2007, all’art. 1, commi 344-349, ha previsto una detrazione dall’imposta lorda per tutti i soggetti che nel corso del 2007 realizzeranno determinati interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici già esistenti.
In particolare la detrazione spetta:
- alle persone fisiche non imprenditori;
- agli enti ed ai soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R. (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici - soggetti non titolari di reddito d’impresa);
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa. E precisamente:
- imprenditori individuali;
- società di persone (s.n.c., s.a.s.);
- società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., Società Cooperative e Società di mutua assicurazione);
- enti commerciali.
Resta il dubbio se possano beneficiare anche gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale, bensì soltanto attività istituzionali.

Il soggetto dovrà avere titolo giuridico per potersi vedere riconosciuta la detrazione e pertanto dovrà
possederlo (proprietà, usufrutto) o detenerlo (contratto di locazione o comodato) in base a titolo idoneo.

Gli interventi ammessi in detrazione sono i seguenti:

1. Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 co. 344 della L. 296/2006

Sotto il profilo definitorio, giusta il disposto dell’art. 1 co. 344 della L. 296/2006 e dell’art. 1 co. 2 del DM 19.2.2007, rientrano in tale tipologia gli interventi effettuati su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (riscaldamento) inferiore di almeno il 20% ai valori indicati nelle tabelle di cui all’allegato C al decreto. Si tratta delle tabelle 1.1 e 2.1 di cui all’allegato C, numero 1), del DLgs. 19.8.2005 n. 192, come modificato dal DLgs. 29.12.2006 n. 311.
Detti valori sono espressi:
- in Kwh/m2 anno (per gli edifici residenziali rientranti nella classe E1 di cui all’art. 3 del DPR 26.8.93 n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme);
- ovvero in Kwh/m3 anno (per tutti gli altri edifici);
e sono differenziati in funzione dei seguenti aspetti:
- zona climatica di ubicazione dell’edificio (come definita dall’art. 2 del DPR 26.8.93 n. 412);
- rapporto S/V (c.d. “rapporto di forma dell’edificio”), dove: −S = superficie delimitante verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati il volume riscaldato V (espressa in m2); −V = volume riscaldato (espresso in m3).
La tipologia di interventi in questione è identificata unicamente in funzione dell’obiettivo che deve essere perseguito.
Si tratta di tutte le opere atte a garantire che il fabbisogno energetico dell’edificio, legato evidentemente ad un suo utilizzo ordinario in termini di climatizzazione invernale ed estiva, illuminazione, riscaldamento dell’acqua ad uso sanitario, ecc. e misurato in termini di Kw per mq. per anno solare, ovvero in Kw per mc. per anno solare, a seguito dell’intervento, venga ridotto oltre certi limiti numerici, diversificati in funzione della superficie esterna e del volume dell’edificio, nonché della zona climatica di ubicazione.

2. Interventi volti a migliorare l’isolamento termico di cui all’art. 1 co. 345 della L. 296/2006

Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DM 19.2.2007, rientrano in tale fattispecie gli interventi effettuati su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, “riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D” al decreto.
Si evidenzia che la norma non fa riferimento a “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)”, e quindi, in particolare, anche tetti e solai anche se si ritiene sia stata solo una dimenticanza nella norma.
Spese rilevanti
Per quanto concerne gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica U delle strutture opache (involucro edilizio) esistenti, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;
- la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche utilizzati per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle esistenti (es. costruzione di un secondo muro interno contro un perimetrale, con frapposta intercapedine e posa di isolante);
- la demolizione e la successiva ricostruzione di elementi costruttivi (con altri dotati di maggior capacità di isolamento termico).
Per gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica U di finestre ed infissi, invece, rilevano le spese sostenute per:
- la fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi;
- l’integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti (es. posa di vetri doppi con intercapedine - c.d. “vetro a camera”).
Sono agevolate anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresa la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica (art. 3 co. 1 lett. d) del DM 19.2.2007).

3. Installazione di pannelli solari (art. 1 co. 346 della L. 296/2006)

Tale fattispecie di interventi si sostanzia nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Spese rilevanti
Giusta il disposto dell’art. 3 co. 1 lett. c) co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,
- le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per realizzare a regola d’arte impianti solari collegati alle utenze, per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono agevolate anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresa la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

4. Sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione (art. 1 co. 347 della L. 296/2006)

L’ultima fattispecie di intervento agevolato riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Spese rilevanti
Giusta il disposto dell’art. 3 co. 1 lett. c) n. 1) del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:
- lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti,
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,
- le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Rilevano quindi non soltanto le spese sostenute per interventi effettuati sul generatore di calore, bensì anche le spese per interventi eseguiti sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione (es. trattamento dei fumi prodotti dalla combustione).

Condizioni per il riconoscimento della detrazione
Le spese rilevano ai fini della detrazione se:
- debitamente documentate (es. fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- effettivamente sostenute dal contribuente e rimaste a suo carico;
- pagate:
    a) nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 (rileva il principio di cassa);
    b) (per i soggetti non imprenditori) a mezzo bonifico bancario o postale da cui risultino
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

Ammontare della detrazione
Le spese sostenute sono ammesse in detrazione per il 55% del loro ammontare.

Non è previsto un tetto massimo di rilevanza delle spese ma esiste un tetto massimo di rilevanza della detrazione che è pari, rispettivamente
- ad euro 100.000,00, per gli interventi volti alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio in misura pari almeno al 20% rispetto ai valori indicati nell’allegato C al DM 19.2.2007 (art. 1 co. 344 della L. 296/2006);
- ad euro 60.000,00:
    a) per gli interventi volti alla riduzione della trasmittanza termica U entro determinati valori, definiti nella tabella D allegata al DM 19.2.2007 (art. 1 co. 345 della L. 296/2006);
    b) per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1 co. 496 della L. 296/2006);
- ad euro 30.000,00, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

La detrazione verrà suddivisa in tre quote annuali di pari importo.

Adempimenti a carico del contribuente

Per usufruire della detrazione il contribuente dovrà:

1) Comunicazione preventiva di inizio lavori
Ai fini della detrazione (a pena di decadenza dal beneficio), sembrerebbe pertanto necessario, tra l’altro, inviare la comunicazione preventiva all’avvio dei lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, come richiesto dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 41/98. Il DM 19.2.2007, tuttavia, non dispone nulla al riguardo.

2) Acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato
Per beneficiare delle detrazioni, il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato in ordine al raggiungimento, a seguito dell’intervento, degli obiettivi richiesti dagli artt. da 6 a 9 del DM 19.2.2007.

Ai sensi dell’art. 1 co. 348 della L. 296/2006, le spese professionali pagate al tecnico abilitato per la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica rilevano ai fini della detrazione del 55%.

3) Invio della documentazione all’ENEA
L’invio della documentazione all’ENEA deve essere effettuato, a scelta del contribuente:
- telematicamente, accedendo al sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30.4.2007, ed ottenendo ricevuta informatica;
- a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, recante come riferimento “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”, da far pervenire al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301, cap 00123, Santa Maria di Galeria (Roma).
L’invio (telematico o postale) deve essere effettuato:
- entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, e comunque entro il 29.2.2008;
- ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. società con esercizio sociale 1.7.2007 - 30.6.2008), non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007.

4) Conservazione della documentazione relativa all’intervento
Il contribuente, infine, conformemente al disposto dell’art. 3 co. 3 del DPR 29.9.73 n. 600, è tenuto a conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta proveniente da quest’ultima:
- l’asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza dell’intervento agli obiettivi prefissi richiesti dagli artt. da 6 a 9 del DM 19.2.2007;
- la ricevuta attestante l’avvenuto invio della documentazione all’Enea;
- le fatture e le ricevute fiscali comprovanti il sostenimento delle spese, ovvero altra idonea documentazione probatoria, qualora ai soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi non facciano capo gli obblighi di osservanza delle disposizioni di cui al DPR 633/72;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (per i soggetti non imprenditori, tenuti ad effettuare il pagamento delle spese tramite tale modalità);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 c.c.;
- la dichiarazione del possessore (es. proprietario, usufruttuario, ecc.) avente ad oggetto il consenso all’esecuzione dell’intervento, qualora quest’ultimo sia effettuato dal detentore (es. conduttore, comodatario).

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