I.V.A. su autovetture aziendali e professionali – Modalità di rimborso dell’I.V.A. non detratta
1. Il rimborso dell'I.V.A. sulle autovetture aziendali e professionali
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13.9.2006, dal 14.9.2006 non si applica più il regime di detraibilità parziale dell’IVA (15%), relativo:
- all’acquisto, anche intracomunitario, all’importazione, al leasing e al noleggio di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54 co. 1 lettere a) e c) del DLgs. 285/92, non compresi nella Tabella B, allegata al DPR 633/72, e non adibiti ad uso pubblico;
- alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui sopra;
- all’acquisto, anche intracomunitario, e all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli di cui sopra.
Sul punto, è intervenuto il Governo con un decreto diretto a definire termini e modalità di rimborso dell’IVA non detratta (DL 258/2006, convertito dalla L. 278/2006).
Tali modalità, basate, in via alternativa, sul rimborso forfetario e sul rimborso analitico dell’IVA non detratta, costituiscono una deroga rispetto alle modalità ordinariamente previste dalla normativa, basate sugli istituti della detrazione e della compensazione (con altri tributi e contributi).
Modello di rimborso forfetario
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22/2/07 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato approvato il modello di rimborso forfetario dell’IVA (con le relative istruzioni).
Tale modello va utilizzato per chiedere la restituzione dell’imposta non detratta, determinata nella misura forfetaria del:
- 35%, per i settori dell’agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura;
- 40%, per i restanti settori di attività.
Per i veicoli con propulsori non a combustione interna, la percentuale di detrazione resta confermata al 50%, a prescindere dal settore di attività.
2. Acquisti effettuati fino al 13.09.2006
L’IVA non detratta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo 1.1.2003–13.9.2006 può essere recuperata, alternativamente:
- in via forfetaria, sulla base delle percentuali di detrazione del 35% o del 40%;
- in via analitica, in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, qualora s’intenda detrarre una maggiore imposta rispetto a quella ammessa in via forfetaria.
2.1 Rimborso forfetario
Il DL 258/2006 convertito ha prorogato al 16.4.2007 (in quanto il 15.4.2007 cade di domenica) il termine, originariamente fissato (a pena di decadenza) al 15.12.2006, entro il quale l’istanza di rimborso forfetario dell’IVA deve essere presentata, esclusivamente per via telematica:
- direttamente;
ovvero
- tramite un intermediario abilitato (es. dottore commercialista, ragioniere o consulente del lavoro).
2.1. IVA spettante a rimborso
L’IVA spettante a rimborso si determina, innanzi tutto, sottraendo, dall’importo ottenuto applicando le percentuali forfetarie di detrazione del 35% o del 40%, la detrazione IVA già operata all’atto dell’acquisto/importazione (nella misura ridotta del 10% o del 15%).
Sterilizzazione del risparmio d’imposta ai fini IRPEF/IRPEG/IRES/IRAP
Dal credito IVA così determinato devono essere scomputati i maggiori importi dovuti a titolo di imposte sui redditi e di IRAP, in quanto l’imposta non detratta di cui si chiede la restituzione può avere concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP quale maggior costo deducibile (es. maggiori ammortamenti, maggior costo deducibile dei carburanti, minori plusvalenze in caso di cessione, ecc.).
Variazione dell’imposta relativa alla cessione di veicoli
Se l’automezzo è stato ceduto, assumendo come base imponibile il 10% o il 15% del prezzo di vendita, dalla maggiore IVA detraibile deve essere scomputata l’imposta calcolata sul residuo imponibile (dato dalla differenza tra il prezzo di vendita “pieno” e quello ridotto).
Lo scomputo va operato attraverso una variazione in aumento dell’imposta ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Dal momento che l’intero prezzo di vendita risulta assoggettato ad imposta, mentre la detrazione “a monte” spettante è del 40%, si ravvisa il contrasto con l’orientamento della Corte di Giustizia, per la quale deve essere assoggettata ad IVA in misura parziale la cessione di un bene d’investimento destinato in parte a fini estranei all’attività d’impresa.
2.1.2 Conservazione della documentazione posta a fondamento dell’istanza di rimborso
Alla domanda di rimborso forfetario non va allegata la documentazione posta a suo fondamento.
I documenti indicati nel modello devono però essere:
conservati;
esibiti, ove richiesto, all’Amministrazione finanziaria.
2.2 Rimborso analitico
Qualora l’imposta “a monte” che il soggetto passivo intende recuperare (in detrazione prima e a rimborso dopo) sia superiore rispetto a quella determinata in via forfetaria è possibile presentare una richiesta di rimborso:
- all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- attraverso apposita istanza ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 (ossia, in caso di diniego, espresso o tacito, da parte dell’Ufficio, ricorrendo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale);
- entro il termine del 15.11.2008 (due anni dalla data di entrata in vigore della L. 278/2006, di conversione del DL 258/2006).
2.2.1 Documentazione da allegare all’istanza
L’istanza di rimborso deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’automezzo nell’esercizio dell’impresa (o dell’arte o professione), in base a criteri di reale inerenza, desumibili:
- dai documenti di contabilità aziendale, da cui possa evincersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa;
- dalla documentazione amministrativo-contabile, nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che l’autovettura sia stata utilizzata in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività.
I documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono essere allegati alla stessa.
2.2.2 Determinazione dell’IVA chiesta a rimborso
Analogamente alla procedura di rimborso forfetario, l’IVA da restituire è determinata al netto dell’imposta eventualmente già detratta. Nella relativa istanza deve essere, pertanto, indicato anche tale ammontare, oltre ai dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.
3. Acquisti effettuati dal 14.9.2006
Per gli acquisti e le importazioni dei beni/servizi di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lettere c) e d) del DPR 633/72, effettuati a decorrere dal 14.9.2006 (giorno di emanazione della sentenza della Corte di Giustizia), la misura della detrazione dipende esclusivamente dalla destinazione del bene/servizio (c.d. “inerenza”), ossia dall’utilizzo del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa (o di arte o professione).
L’inerenza si determina secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (es. chilometraggio, giorni di utilizzo per l’attività imprenditoriale/professionale rispetto all’utilizzo privato, ecc.); è quindi onere del soggetto passivo dimostrarla, posto che resta indetraibile la quota-parte di imposta riferita ad utilizzi estranei rispetto all’attività soggetta a IVA.
Detrazione “a regime”
In sede di conversione del DL 258/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l’indetraibilità dell’IVA sugli automezzi sarà fissata:
- senza possibilità di prova contraria;
- nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
a far data dalla pubblicazione nella G.U.C.E. della relativa autorizzazione.
Al riguardo, dalla stampa quotidiana si è appreso che la Commissione UE avrebbe autorizzato il Governo a presentare al Consiglio UE una richiesta di limitazione dell’IVA “a monte” detraibile nella misura del 40%.
Alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, l’esigenza di salvaguardare il principio della tutela dell’affidamento impone che le detrazioni effettuate per un ammontare superiore prima della suddetta autorizzazione dovrebbero ritenersi legittime.


