Imposte indirette - IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Esclusioni o riduzioni delle detrazioni - Automezzi
Istanza di rimborso - Termine di presentazione - Proroga al 20.9.2007 (comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2007).
Con il comunicato stampa del 6.4.2007, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il differimento al 20.9.2007 del termine previsto dall'art. 1 del DL 258/2006 per la presentazione dell'istanza di rimborso forfetario dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali.
La suddetta proroga, rispetto al termine originario del 16.4.2007 (in quanto il 15.4.2007 cade di domenica), è disposta da un DPCM in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il momento, non si segnalano invece novità in ordine alle modalità di calcolo del rimborso forfetario, che restano vincolate, tra l'altro, alla sterilizzazione del risparmio d'imposta ai fini IRPEF/IRPEG/IRES/IRAP.
Detrazione 55% per riqualificazione energetica di edifici esistenti
La Finanziaria per il 2007, all’art. 1, commi 344-349, ha previsto una detrazione dall’imposta lorda per tutti i soggetti che nel corso del 2007 realizzeranno determinati interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici già esistenti.
In particolare la detrazione spetta:
- alle persone fisiche non imprenditori;
- agli enti ed ai soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R. (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici - soggetti non titolari di reddito d’impresa);
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa. E precisamente:
- imprenditori individuali;
- società di persone (s.n.c., s.a.s.);
- società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., Società Cooperative e Società di mutua assicurazione);
- enti commerciali.
Resta il dubbio se possano beneficiare anche gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale, bensì soltanto attività istituzionali.
Il soggetto dovrà avere titolo giuridico per potersi vedere riconosciuta la detrazione e pertanto dovrà
possederlo (proprietà, usufrutto) o detenerlo (contratto di locazione o comodato) in base a titolo idoneo.
Gli interventi ammessi in detrazione sono i seguenti:
1. Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 co. 344 della L. 296/2006
Sotto il profilo definitorio, giusta il disposto dell’art. 1 co. 344 della L. 296/2006 e dell’art. 1 co. 2 del DM 19.2.2007, rientrano in tale tipologia gli interventi effettuati su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (riscaldamento) inferiore di almeno il 20% ai valori indicati nelle tabelle di cui all’allegato C al decreto. Si tratta delle tabelle 1.1 e 2.1 di cui all’allegato C, numero 1), del DLgs. 19.8.2005 n. 192, come modificato dal DLgs. 29.12.2006 n. 311.
Detti valori sono espressi:
- in Kwh/m2 anno (per gli edifici residenziali rientranti nella classe E1 di cui all’art. 3 del DPR 26.8.93 n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme);
- ovvero in Kwh/m3 anno (per tutti gli altri edifici);
e sono differenziati in funzione dei seguenti aspetti:
- zona climatica di ubicazione dell’edificio (come definita dall’art. 2 del DPR 26.8.93 n. 412);
- rapporto S/V (c.d. “rapporto di forma dell’edificio”), dove: −S = superficie delimitante verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati il volume riscaldato V (espressa in m2); −V = volume riscaldato (espresso in m3).
La tipologia di interventi in questione è identificata unicamente in funzione dell’obiettivo che deve essere perseguito.
Si tratta di tutte le opere atte a garantire che il fabbisogno energetico dell’edificio, legato evidentemente ad un suo utilizzo ordinario in termini di climatizzazione invernale ed estiva, illuminazione, riscaldamento dell’acqua ad uso sanitario, ecc. e misurato in termini di Kw per mq. per anno solare, ovvero in Kw per mc. per anno solare, a seguito dell’intervento, venga ridotto oltre certi limiti numerici, diversificati in funzione della superficie esterna e del volume dell’edificio, nonché della zona climatica di ubicazione.
2. Interventi volti a migliorare l’isolamento termico di cui all’art. 1 co. 345 della L. 296/2006
Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DM 19.2.2007, rientrano in tale fattispecie gli interventi effettuati su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, “riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D” al decreto.
Si evidenzia che la norma non fa riferimento a “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)”, e quindi, in particolare, anche tetti e solai anche se si ritiene sia stata solo una dimenticanza nella norma.
Spese rilevanti
Per quanto concerne gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica U delle strutture opache (involucro edilizio) esistenti, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;
- la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche utilizzati per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle esistenti (es. costruzione di un secondo muro interno contro un perimetrale, con frapposta intercapedine e posa di isolante);
- la demolizione e la successiva ricostruzione di elementi costruttivi (con altri dotati di maggior capacità di isolamento termico).
Per gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica U di finestre ed infissi, invece, rilevano le spese sostenute per:
- la fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi;
- l’integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti (es. posa di vetri doppi con intercapedine - c.d. “vetro a camera”).
Sono agevolate anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresa la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica (art. 3 co. 1 lett. d) del DM 19.2.2007).
3. Installazione di pannelli solari (art. 1 co. 346 della L. 296/2006)
Tale fattispecie di interventi si sostanzia nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Spese rilevanti
Giusta il disposto dell’art. 3 co. 1 lett. c) co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,
- le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per realizzare a regola d’arte impianti solari collegati alle utenze, per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono agevolate anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresa la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.
4. Sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione (art. 1 co. 347 della L. 296/2006)
L’ultima fattispecie di intervento agevolato riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Spese rilevanti
Giusta il disposto dell’art. 3 co. 1 lett. c) n. 1) del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:
- lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti,
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,
- le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Rilevano quindi non soltanto le spese sostenute per interventi effettuati sul generatore di calore, bensì anche le spese per interventi eseguiti sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione (es. trattamento dei fumi prodotti dalla combustione).
Condizioni per il riconoscimento della detrazione
Le spese rilevano ai fini della detrazione se:
- debitamente documentate (es. fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- effettivamente sostenute dal contribuente e rimaste a suo carico;
- pagate:
a) nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 (rileva il principio di cassa);
b) (per i soggetti non imprenditori) a mezzo bonifico bancario o postale da cui risultino
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.
Ammontare della detrazione
Le spese sostenute sono ammesse in detrazione per il 55% del loro ammontare.
Non è previsto un tetto massimo di rilevanza delle spese ma esiste un tetto massimo di rilevanza della detrazione che è pari, rispettivamente
- ad euro 100.000,00, per gli interventi volti alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio in misura pari almeno al 20% rispetto ai valori indicati nell’allegato C al DM 19.2.2007 (art. 1 co. 344 della L. 296/2006);
- ad euro 60.000,00:
a) per gli interventi volti alla riduzione della trasmittanza termica U entro determinati valori, definiti nella tabella D allegata al DM 19.2.2007 (art. 1 co. 345 della L. 296/2006);
b) per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1 co. 496 della L. 296/2006);
- ad euro 30.000,00, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La detrazione verrà suddivisa in tre quote annuali di pari importo.
Adempimenti a carico del contribuente
Per usufruire della detrazione il contribuente dovrà:
1) Comunicazione preventiva di inizio lavori
Ai fini della detrazione (a pena di decadenza dal beneficio), sembrerebbe pertanto necessario, tra l’altro, inviare la comunicazione preventiva all’avvio dei lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, come richiesto dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 41/98. Il DM 19.2.2007, tuttavia, non dispone nulla al riguardo.
2) Acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato
Per beneficiare delle detrazioni, il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato in ordine al raggiungimento, a seguito dell’intervento, degli obiettivi richiesti dagli artt. da 6 a 9 del DM 19.2.2007.
Ai sensi dell’art. 1 co. 348 della L. 296/2006, le spese professionali pagate al tecnico abilitato per la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica rilevano ai fini della detrazione del 55%.
3) Invio della documentazione all’ENEA
L’invio della documentazione all’ENEA deve essere effettuato, a scelta del contribuente:
- telematicamente, accedendo al sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30.4.2007, ed ottenendo ricevuta informatica;
- a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, recante come riferimento “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”, da far pervenire al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301, cap 00123, Santa Maria di Galeria (Roma).
L’invio (telematico o postale) deve essere effettuato:
- entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, e comunque entro il 29.2.2008;
- ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. società con esercizio sociale 1.7.2007 - 30.6.2008), non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007.
4) Conservazione della documentazione relativa all’intervento
Il contribuente, infine, conformemente al disposto dell’art. 3 co. 3 del DPR 29.9.73 n. 600, è tenuto a conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta proveniente da quest’ultima:
- l’asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza dell’intervento agli obiettivi prefissi richiesti dagli artt. da 6 a 9 del DM 19.2.2007;
- la ricevuta attestante l’avvenuto invio della documentazione all’Enea;
- le fatture e le ricevute fiscali comprovanti il sostenimento delle spese, ovvero altra idonea documentazione probatoria, qualora ai soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi non facciano capo gli obblighi di osservanza delle disposizioni di cui al DPR 633/72;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (per i soggetti non imprenditori, tenuti ad effettuare il pagamento delle spese tramite tale modalità);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 c.c.;
- la dichiarazione del possessore (es. proprietario, usufruttuario, ecc.) avente ad oggetto il consenso all’esecuzione dell’intervento, qualora quest’ultimo sia effettuato dal detentore (es. conduttore, comodatario).
I.V.A. su autovetture aziendali e professionali – Modalità di rimborso dell’I.V.A. non detratta
1. Il rimborso dell'I.V.A. sulle autovetture aziendali e professionali
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13.9.2006, dal 14.9.2006 non si applica più il regime di detraibilità parziale dell’IVA (15%), relativo:
- all’acquisto, anche intracomunitario, all’importazione, al leasing e al noleggio di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54 co. 1 lettere a) e c) del DLgs. 285/92, non compresi nella Tabella B, allegata al DPR 633/72, e non adibiti ad uso pubblico;
- alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui sopra;
- all’acquisto, anche intracomunitario, e all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli di cui sopra.
Sul punto, è intervenuto il Governo con un decreto diretto a definire termini e modalità di rimborso dell’IVA non detratta (DL 258/2006, convertito dalla L. 278/2006).
Tali modalità, basate, in via alternativa, sul rimborso forfetario e sul rimborso analitico dell’IVA non detratta, costituiscono una deroga rispetto alle modalità ordinariamente previste dalla normativa, basate sugli istituti della detrazione e della compensazione (con altri tributi e contributi).
Modello di rimborso forfetario
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22/2/07 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato approvato il modello di rimborso forfetario dell’IVA (con le relative istruzioni).
Tale modello va utilizzato per chiedere la restituzione dell’imposta non detratta, determinata nella misura forfetaria del:
- 35%, per i settori dell’agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura;
- 40%, per i restanti settori di attività.
Per i veicoli con propulsori non a combustione interna, la percentuale di detrazione resta confermata al 50%, a prescindere dal settore di attività.
2. Acquisti effettuati fino al 13.09.2006
L’IVA non detratta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo 1.1.2003–13.9.2006 può essere recuperata, alternativamente:
- in via forfetaria, sulla base delle percentuali di detrazione del 35% o del 40%;
- in via analitica, in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, qualora s’intenda detrarre una maggiore imposta rispetto a quella ammessa in via forfetaria.
2.1 Rimborso forfetario
Il DL 258/2006 convertito ha prorogato al 16.4.2007 (in quanto il 15.4.2007 cade di domenica) il termine, originariamente fissato (a pena di decadenza) al 15.12.2006, entro il quale l’istanza di rimborso forfetario dell’IVA deve essere presentata, esclusivamente per via telematica:
- direttamente;
ovvero
- tramite un intermediario abilitato (es. dottore commercialista, ragioniere o consulente del lavoro).
2.1. IVA spettante a rimborso
L’IVA spettante a rimborso si determina, innanzi tutto, sottraendo, dall’importo ottenuto applicando le percentuali forfetarie di detrazione del 35% o del 40%, la detrazione IVA già operata all’atto dell’acquisto/importazione (nella misura ridotta del 10% o del 15%).
Sterilizzazione del risparmio d’imposta ai fini IRPEF/IRPEG/IRES/IRAP
Dal credito IVA così determinato devono essere scomputati i maggiori importi dovuti a titolo di imposte sui redditi e di IRAP, in quanto l’imposta non detratta di cui si chiede la restituzione può avere concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP quale maggior costo deducibile (es. maggiori ammortamenti, maggior costo deducibile dei carburanti, minori plusvalenze in caso di cessione, ecc.).
Variazione dell’imposta relativa alla cessione di veicoli
Se l’automezzo è stato ceduto, assumendo come base imponibile il 10% o il 15% del prezzo di vendita, dalla maggiore IVA detraibile deve essere scomputata l’imposta calcolata sul residuo imponibile (dato dalla differenza tra il prezzo di vendita “pieno” e quello ridotto).
Lo scomputo va operato attraverso una variazione in aumento dell’imposta ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Dal momento che l’intero prezzo di vendita risulta assoggettato ad imposta, mentre la detrazione “a monte” spettante è del 40%, si ravvisa il contrasto con l’orientamento della Corte di Giustizia, per la quale deve essere assoggettata ad IVA in misura parziale la cessione di un bene d’investimento destinato in parte a fini estranei all’attività d’impresa.
2.1.2 Conservazione della documentazione posta a fondamento dell’istanza di rimborso
Alla domanda di rimborso forfetario non va allegata la documentazione posta a suo fondamento.
I documenti indicati nel modello devono però essere:
conservati;
esibiti, ove richiesto, all’Amministrazione finanziaria.
2.2 Rimborso analitico
Qualora l’imposta “a monte” che il soggetto passivo intende recuperare (in detrazione prima e a rimborso dopo) sia superiore rispetto a quella determinata in via forfetaria è possibile presentare una richiesta di rimborso:
- all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- attraverso apposita istanza ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 (ossia, in caso di diniego, espresso o tacito, da parte dell’Ufficio, ricorrendo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale);
- entro il termine del 15.11.2008 (due anni dalla data di entrata in vigore della L. 278/2006, di conversione del DL 258/2006).
2.2.1 Documentazione da allegare all’istanza
L’istanza di rimborso deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’automezzo nell’esercizio dell’impresa (o dell’arte o professione), in base a criteri di reale inerenza, desumibili:
- dai documenti di contabilità aziendale, da cui possa evincersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa;
- dalla documentazione amministrativo-contabile, nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che l’autovettura sia stata utilizzata in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività.
I documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono essere allegati alla stessa.
2.2.2 Determinazione dell’IVA chiesta a rimborso
Analogamente alla procedura di rimborso forfetario, l’IVA da restituire è determinata al netto dell’imposta eventualmente già detratta. Nella relativa istanza deve essere, pertanto, indicato anche tale ammontare, oltre ai dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.
3. Acquisti effettuati dal 14.9.2006
Per gli acquisti e le importazioni dei beni/servizi di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lettere c) e d) del DPR 633/72, effettuati a decorrere dal 14.9.2006 (giorno di emanazione della sentenza della Corte di Giustizia), la misura della detrazione dipende esclusivamente dalla destinazione del bene/servizio (c.d. “inerenza”), ossia dall’utilizzo del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa (o di arte o professione).
L’inerenza si determina secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (es. chilometraggio, giorni di utilizzo per l’attività imprenditoriale/professionale rispetto all’utilizzo privato, ecc.); è quindi onere del soggetto passivo dimostrarla, posto che resta indetraibile la quota-parte di imposta riferita ad utilizzi estranei rispetto all’attività soggetta a IVA.
Detrazione “a regime”
In sede di conversione del DL 258/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l’indetraibilità dell’IVA sugli automezzi sarà fissata:
- senza possibilità di prova contraria;
- nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
a far data dalla pubblicazione nella G.U.C.E. della relativa autorizzazione.
Al riguardo, dalla stampa quotidiana si è appreso che la Commissione UE avrebbe autorizzato il Governo a presentare al Consiglio UE una richiesta di limitazione dell’IVA “a monte” detraibile nella misura del 40%.
Alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, l’esigenza di salvaguardare il principio della tutela dell’affidamento impone che le detrazioni effettuate per un ammontare superiore prima della suddetta autorizzazione dovrebbero ritenersi legittime.
Apertura Partita IVA
L’avvio di una attività imprenditoriale necessita di una molteplicità di adempimenti di natura amministrativa. Preliminarmente è necessario scegliere la forma giuridica che dovrà assumere la gestione dell’attività da iniziare. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società. Se si opta per quest’ultima soluzione occorrerà decidere il tipo di società da costituire: società di persone (S.n.c, S.a.s., ...) o società di capitali (S.r.l., S.p.A., …).
Poiché nel caso di costituzione di società sarà necessario l’intervento di un notaio e pertanto di un consulente fiscalista (commercialista) nel presente articolo tratteremo gli adempimenti relativi alla costituzione di una ditta individuale.
La ditta individuale rappresenta la forma di attività più semplice, si ha ditta individuale nel caso in cui una persona intraprenda un’attività economica volta alla produzione e/o scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari, assumendo personalmente il rischio di tale attività. Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio di impresa, risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro.
Tutte le attività economiche sono classificate in una tabella e contraddistinte da apposito codice identificativo che va utilizzato dai contribuenti su tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. Tale tabella si chiama ATECOFIN 2004 e la scelta del codice attività assume particolare importanza ai fini fiscali.
Gli adempimenti richiesti per l’attivazione di una attività imprenditoriale sotto forma di ditta individuale sono i seguenti:
- apertura partita IVA
- scelta del regime contabile
- richiesta di eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni comunali
- iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
- iscrizione agli Enti Previdenziali
a) la richiesta della Partita Iva è semplice e non comporta alcun esborso.
E’ sufficiente presentare all’agenzia delle entrate il modello di inizio attività entro 30 giorni
dall’inizio dell’attività, modello AA9/7 per ditte individuali e lavoratori autonomi (si ricorda
che la finanziaria
b) il regime contabile da adottare condizionerà i successivi adempimenti fiscali. I regimi contabili esistenti attualmente sono i seguenti:- regime ordinario: obbligatorio per le società di capitali. Per società di persone e ditte individuali obbligatorio solo se i ricavi conseguiti sono superiori a
· 309.874,14 euro nel caso di prestazioni di servizi
· 516.456,90 euro negli altri casi
- regime semplificato: regime delle società di persone e ditte individuali che non hanno superato i suddetti limiti
- regime super semplificato: regime semplificato previsto per le ditte individuali che nell’anno solare precedente non hanno superato 15.493,71 euro per prestazioni di servizi e 25.822,85 negli altri casi
- regime forfetario: regime alternativo a quello ordinario e semplificato per le ditte individuali che hanno avuto nell’anno precedente, tra gli altri i seguenti requisiti, volume d’affari non superiore a 10.329,14 euro e valore dei beni strumentali al netto degli ammortamenti inferiore a 10.329,14.
- regime agevolato per le nuove iniziative produttive: trattasi di un regime particolarmente vantaggioso che prevede la tassazione in base ad una imposta sostitutiva pari al 10% del reddito imponibile per i primi tre esercizi dell’attività.
c) in base al tipo di attività scelta dovranno essere richieste preventivamente al Comune le autorizzazioni e licenze, ad esempio licenza per commercio all’ingrosso, o per commercio al dettaglio di beni alimentari o non alimentari, ecc…..
d) entro 30 giorni l’inizio attività dovrà essere comunicato al registro imprese presso la Camera di Commercio
e) l’iscrizione all’Inps viene fatta direttamente d’ufficio in quanto la Camera di Commercio comunica i dati delle nuove ditte costituite. L’I.N.P.S. manderà direttamente al contribuente il riepilogo delle somme da versare che sono i contributi minimali e che si pagano in 4 rate (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre). Il saldo verrà conteggiato in sede di dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’iscrizione I.N.A.I.L. dovrà essere comunicata dal contribuente e ricordo deve essere antecedente l’inizio attività.
Scadenze Fiscali - 15 gennaio 2007
Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale
Richiesta ai lavoratori dipendenti e pensionati di comunicare preventivamente al proprio sostituto di imposta di volersi avvalere dell'assistenza fiscale nel 2007
Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente e versamento dell'acconto mensile IRAP dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di dicembre
Scadenze Fiscali - 10 gennaio 2007
Aziende di commercio, spedizione e trasporto
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente a favore dei Fondi di Previdenza integrativa ed assistenza sanitaria
Datori di lavoro domestico
Versamento dei contributi relativi alle Colf riferiti al 4° trimestre 2006
Bollo Auto 2007
Bollo auto
Dal 1° gennaio 2007 entrano in vigore le nuove tariffe relative ai bolli auto che aggiornano i precedenti importi che risalivano all'ormai lontano 1998. La nuova variazione delle tariffe si applica alle autovetture, motocicli e autoveicoli per il trasporto promiscuo, su tutto il territorio nazionale. Gli importi approvati dalla legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) potranno subire ulteriori variazioni su base regionale, a seconda della regione di residenza del proprietario del veicolo. Per i residenti nelle regioni Liguria e Toscana (leggi regionali n. 2/06 e n. 52/06), la nuova tariffa prevede un aumento applicabile a tutte le categorie di veicolo, quindi non solamente ai motocicli e alle autovetture.
Per le autovetture è stato introdotto un primo aumento che si applica a tutti i veicoli di potenza superiore alla media, ma limitatamente ai KW eccedenti i primi 100. La tariffa prevede una seconda variazione che avvantaggia i veicoli con una migliore efficienza energetica: sono previsti importi decrescenti man mano che il motore sia dotato di caratteristiche ambientali meno inquinanti fino a fissare, entro la soglia dei 100 KW, importi uguali a quelli già in vigore nell'anno 2006 per tutte le motorizzazioni Euro 4 o Euro 5.
Eco-incentivi
Sono stati introdotti incentivi relativamente ad autovetture e autocarri leggeri, a impatto ambientale ridotto (Euro 4 o Euro 5), acquistati entro la fine del 2007 in sostituzione di analogo veicolo, avviato alla rottamazione, che abbia requisiti ambientali meno aggiornati (Euro 0 o Euro 1). L’importo del contributo statale è pari ad Euro 800,00 per l’acquisto di autovetture e ad Euro 2.000,00 per gli autocarri leggeri (fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo). Per le autovetture è prescritto un ulteriore requisito: le emissioni di biossido di carbonio (CO2) non devono essere superiori a 140g/Km. Per questi ultimi veicoli la Finanziaria 2007 ha inoltre previsto l’esenzione dal bollo auto per un periodo che, a seconda dei casi, può andare dai 2 ai 3 anni.
Tra gli ulteriori vantaggi per incentivare la sostituzione del parco veicoli circolanti con mezzi meno inquinanti, si segnala l’esenzione quinquennale dal bollo auto a favore di motocicli appartenenti alla classe ambientale Euro 3, acquistati in sostituzione di analogo veicolo di motorizzazione Euro zero.
Classi ambientali (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5)
Per l’individuazione dei nuovi importi di tariffa del bollo auto, nonché per conoscere la possibilità di accedeere agli ecoincentivi, è assolutamente necessario conoscere la classe ambientale del proprio veicolo, sia esso vecchio oppure nuovo. Per vetture e autocarri leggeri la normativa vigente parte dalla classe ambientale più severa, la Euro 5, fino alla classe convenzionale Euro 0, che è quella meno aggiornata; per i motocicli, si applicano le direttive europee diverse da quelle previste per gli autoveicoli, si parte dalla classe Euro 3 fino ad arrivare alla categoria Euro 0.
Tali informazioni possono essere acquisite dal contribuente mediante consultazione della propria carta di circolazione, sulla quale sono indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore installato su ciascun veicolo. Fra queste, sono ricomprese anche le direttive anti inquinamento, che sono le uniche rilevanti al fine della determinazione della classe ambientale (sia per il bollo sia per gli eco-incentivi).


